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DEPOSITATO IN SENATO IL DISEGNO DI LEGGE PER
L’INASPRIMENTO DELLE PENE CONTRO CHI MALTRATTA GLI ANIMALI
Roma, 9 maggio 2002 – Il Senatore Ettore Bucciero (gruppo
Alleanza Nazionale) ha presentato oggi al Senato il disegno di legge che
modifica l’art. 727 del codice penale, ovvero la norma che disciplina il
reato di maltrattamento degli animali.
Il testo del progetto è stato elaborato in collaborazione con l’Enpa (Ente
Nazionale Protezione Animali), che si batte da anni perché le pene contro chi
sevizia gli animali non umani siano inasprite.
Il testo della legge è stato presentato per la prima volta al pubblico in
occasione della Marcia di Assisi del 4 ottobre scorso, e già più di 10mila
firme sono state raccolte a favore della sua conversione in legge.
E finalmente, grazie all’iniziativa del senatore Bucciero, primo firmatario
del disegno di legge, la battaglia dell’Enpa trova riconoscimento, approdando
in Parlamento.
È la prima grande vittoria per tutti coloro che amano gli animali.
Ma la guerra è ancora tutta da combattere.
Ora è necessario proseguire con la raccolta delle firme per accelerare l’iter
di approvazione della legge.
Con la modifica del 727, in sostanza, l’Enpa chiede che chiunque compia atti
lesivi nei confronti degli animali sia punito con la reclusione da sei mesi a
tre anni, e con la multa fino ad 20.000 Euro. Chiede che a queste persone sia
fatto divieto di detenere, o entrare in contatto con altri animali per un
periodo variabile da 1 a 4 anni, o, in caso di recidiva, per sempre. Chiede
che la sentenza sia pubblicata su un giornale a tiratura nazionale a spese
del condannato. Chiede che a tutti gli abitanti della Terra sia riconosciuto
il diritto all’esistenza e al rispetto.
L’art.727 considera il maltrattamento di animali una contravvenzione, la
nuova legge eleverà il reato a delitto. L’attuale normativa prevede, come
pena massima, un’ammenda di dieci milioni di lire (più le aggravanti del
caso: pubblicazione delle sentenza e sottrazione di eventuali cadaveri).
Per la legge italiana gli animali sono equiparati a meri oggetti. Ma la
comunità scientifica internazionale li riconosce ormai ufficialmente come
esseri senzienti. Evidenze sperimentali dimostrano che gli animali sentono,
amano, piangono, soffrono, si deprimono, si affezionano. Nel loro modo. La
teoria cartesiana degli animali senz’anima è ormai uno sbiadito ricordo. E
presto anche l’animal res dell’ordinamento legislativo italiano sarà
consegnato al passato.
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LA LEGGE ATTUALE (ART. 727 DEL CODICE PENALE)
727 – (Maltrattamento di animali). Chiunque incrudelisce verso animali
senza necessità o li sottopone a strazio o sevizie o a comportamenti e
fatiche insopportabili per le loro caratteristiche, ovvero li adopera in
giuochi, spettacoli o lavori insostenibili per la loro natura, valutata
secondo le loro caratteristiche anche etologiche, o li detiene in condizioni
incompatibili con la loro natura o abbandona animali domestici o che abbiano
acquisito abitudini della cattività è punito con l’ammenda da lire due
milioni a lire dieci milioni.
La pena è aumentata se il fatto è commesso con mezzi particolarmente
dolorosi, quali modalità del traffico, del commercio, del trasporto,
dell’allevamento, della mattazione o di uno spettacolo di animali, o se causa
la morte dell’animale: in questi casi la condanna comporta la pubblicazione
della sentenza e la confisca degli animali oggetto del maltrattamento, salvo
che appartengano a persone estranee al reato.
Nel caso di recidiva la condanna comporta l’interdizione dall’esercizio
dell’attività di commercio, trasporto, allevamento, mattazione o spettacolo.
Chiunque organizza o partecipa a spettacoli o manifestazioni che comportino
strazio o sevizie per gli animali è punito con l’ammenda da lire due milioni
a lire dieci milioni. La condanna comporta la sospensione per almeno tre mesi
dalla licenza inerente l’attività commerciale o di servizio e, in caso di
morte degli animali o di recidiva, l’interdizione dall’esercizio
dell’attività svolta.
Qualora i fatti di cui ai commi precedenti siano commessi in relazione
all’esercizio di scommesse clandestine la pena è aumentata della metà e la
condanna comporta la sospensione della licenza di attività commerciale, di
trasporto o di allevamento per almeno dodici mesi.
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IL
DISEGNO DI LEGGE BUCCIERO-ENPA
ARTICOLO 1
Divieto di maltrattamento di animali
" Chiunque, fuori dai casi normativamente previsti dalle leggi speciali,
maltratta gli animali, cagionandone senza necessità la sofferenza o uno stato
di alterazione psichica ovvero biologica, sia dal punto di vista fisico che
delle necessità e dell’espletamento delle normali attività etologiche e
fisiologiche proprie di ogni specie vivente, ovvero abbandona animali
domestici o che abbiano acquisito abitudini nella cattività è punito con la
reclusione fino a sei mesi e con la multa fino a Euro 10.000, oltre al
divieto di detenere animali.
Alle stesse pene soggiace chi omette di procurare o di prestare le cure
veterinarie necessarie all'animale che detiene.
Le pene sono aumentate se il fatto è commesso con modalità e mezzi
particolarmente dolorosi o se causa la morte dell’animale.
Se il fatto è commesso con colpa la pena è diminuita.
La condanna comporta la pubblicazione della sentenza e, in ogni caso, la
confisca degli animali salvo che appartengano a persone estranee al
reato".
ARTICOLO 2
Divieto di maltrattamento per categorie del settore commercio, spettacolo o
servizi riguardanti animali.
"Chiunque svolgendo attività di commercio, trasporto, traffico,
allevamento, servizio e mattazione violi l’art.1 della presente legge, è
punito con la reclusione da sei mesi a tre anni, con la multa fino ad Euro
20.000 e con l'interdizione dall'esercizio dell’attività svolta, oltre alle
pene di cui all'art. 1, ultimo comma.
Alle stesse pene soggiace chiunque organizzi, promuova, favorisca o partecipi
attivamente a spettacoli, giuochi o manifestazioni che comportino l'utilizzo
di animali in violazione di quanto disposto all'art. 1, nonché chi produca,
importi, esporti, commercializzi, anche via internet, video produzioni o
materiali riproducenti le attività di cui al presente comma, salvo che per
fini scientifici. "
ARTICOLO 3
Destinazione degli animali sottoposti a confisca
"Gli animali oggetto della confisca prevista dalla presente legge, sono
affidati, con spese a carico del Ministero della salute, salvo il potere di
rivalsa sul proprietario o detentore dell’animale, alle Aziende sanitarie
locali (ASL) e ai canili pubblici dei comuni, o alle associazioni animaliste
o enti morali, da individuarsi con decreto del Ministero della salute di
concerto con i Ministeri dell'interno, ambiente e delle politiche agricole e
forestali entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge".
ARTICOLO 4
Competenza per l’accertamento delle violazioni
"All’accertamento delle violazioni previste e punite dalla presente
legge sono altresì competenti, ex artt. 55 e ss. c.p.p., nei limiti dei
compiti attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi di nomina, le Guardie
Zoofile dell'Ente Nazionale Protezione Animali.
Le Guardie Zoofile dell' Ente Nazionale per la Protezione degli animali
conseguono la qualifica di guardia giurata ai sensi del Testo Unico delle
Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con Regio Decreto del 18 giugno 1931 n.
773, a seguito di richiesta di nomina presentata al Prefetto dal Presidente
dell'Ente Nazionale per la Protezione degli Animali".
ARTICOLO 5
Copertura finanziaria
"All'onere derivante dall'attuazione della presente legge per il
mantenimento degli animali dei quali non sia noto il proprietario o
detentore, pari ad Euro 25.000 per l'anno 2002 ed ad Euro 50.000 per l'anno
2003, da iscrivere in apposita unità previsionale di base dello stato di
previsione del Ministero della salute, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2002, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della
sanità.
Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Le risorse finanziarie provenienti dall'applicazione delle sanzioni irrogate
da organi dello Stato affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato e
concorrono alla realizzazione delle finalità della presente legge".
ARTICOLO 6
Disposizioni aggiunte
Al primo comma dell’articolo 19 del codice penale è aggiunto, in fine, il
seguente numero:
“2-bis) il divieto di detenzione di animali”.
ARTICOLO 7
Disposizioni aggiunte
Dopo l’articolo 35 bis del codice penale è inserito il seguente:
“Art. 35-ter. (Divieto di detenzione di animali). – Il divieto di detenzione
di animali priva il condannato della facoltà di avere in affidamento animali
d’affezione e di riscattarli dai rifugi pubblici e privati.
Il divieto non può avere durata inferiore a tre anni né superiore a cinque
anni e consegue ad ogni condanna per il reato di maltrattamento di animali.
Il divieto è perpetuo in caso di recidiva”.
ARTICOLO 8
Disposizioni aggiunte
Al secondo comma dell'articolo 240 del codice penale è aggiunto, in fine, il
seguente numero:
"3) degli animali oggetto di maltrattamento".
ARTICOLO 9
Disposizioni abrogate
"E' abrogato l’art.727 c.p. e ogni altra disposizione
incompatibile".
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